Art. 8.
(Natura giuridica del servizio).

      1. La natura giuridica degli istituti e dei Corpi di vigilanza e delle loro guardie giurate è quella di polizia ausiliaria di tipo privato.
      2. L'attività degli istituti di vigilanza è disciplinata, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi, dalle norme del diritto privato.
      3. Le guardie giurate godono, per la peculiarità del loro servizio, ai fini previdenziali, per la determinazione degli anni di servizio o per la determinazione dell'età pensionabile, di un abbuono settennale.

 

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